Sez. 1 - , Sentenza n. 17502 del 23/01/2020 Cc. (dep. 09/06/2020) Rv. 279364 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 - Continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all'estero - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
È inapplicabile la continuazione "in executivis" tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea, non riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto detto vincolo non rientra in alcuna delle ipotesi in presenza delle quali dette sentenze assumono rilevanza ai sensi dell'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2016 num. 73 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)