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Sez. 5 - , Sentenza n. 48059 del 02/10/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277650 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all'estero - Ammissibilità - Esclusione - Art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 - Irrilevanza- Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277650-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

È inapplicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non è contemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.; né tale preclusione è superata dall'art. 3, d. lgs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2016 num. 73 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)