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Sez. 5, Sentenza n. 1225 del 20/01/2011 (Rv. 616405 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Immobili di società di capitali - Assoggettamento ad I.L.O.R. - Deroga - Art.6, quinto comma, del d.P.R. n. 597 del 1973 - Condizioni - Nesso di strumentalità con il complesso aziendale - Necessità - Stazioni di servizio di carburanti concesse in gestione - Applicabilità della deroga per il concedente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616405-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di assoggettamento dei renditi fondiari all'imposta locale sui redditi, previsto dall'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, la deroga di cui al quinto comma del medesimo articolo, il quale richiama l'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, presuppone che gli immobili abbiano come unica destinazione quella di essere impiegati direttamente dal contribuente nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, in modo tale da non essere idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello complessivo aziendale, nel quale sono inseriti, condizione che non si verifica nel caso di stazioni di servizio dei carburanti concesse in gestione a terzi, attesa la palese diversità della struttura aziendale del concedente rispetto a quella del gestore il quale ha la disponibilità dei beni aziendali sottratti, invece, alla diretta gestione della società petrolifera. (Fattispecie regolata dal regime giuridico applicabile prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)