Sez. 5, Sentenza n. 25609 del 01/12/2006 (Rv. 594450 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Immobili - Carattere strumentale - Requisiti - Impossibilità di diversa destinazione senza radicali trasformazioni - Prova - Onere a carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gl'immobili appartenenti ad imprese commerciali gestite da società di capitali costituiscono beni strumentali, anche se non sono utilizzati direttamente e sono dati in locazione, solo se per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, restando altrimenti assoggettati al regime proprio delle fonti di reddito fondiario. Incombe al contribuente che intenda far valere la natura strumentale dell'immobile l'onere di fornire la prova della sua destinazione esclusiva all'utilizzazione nell'attività propria dell'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)