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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 65 del 1960

Decisione
decisa il 1960-11-08, depositata il 1960-11-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:65
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 1127

  • Libertà personale
  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2: ordine di rimpatrio dell'autorità di P.S.
  • Esclusione di illegittimita0 costituzionale.
Leggi la massima
Vedi: Sent. 45/1960.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

Parametri

Massima n. 1128

  • Questione di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: Ord. 24/1956 D.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

Parametri

  • art. 136 Cost.
  • art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 9 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1959 dal Pretore di Treviglio nel procedimento penale a carico di Bertossi Anna, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 20 febbraio 1960; 2) ordinanza emessa il 28 novembre 1959 dal Pretore di Noceta Inferiore nel procedimento penale a carico di Cupolo Marianna, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri concludendo per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che con sentenza del 30 giugno 1960, n. 45, la Corte ha dichiarato non fondata la questione in esame; che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va confermata;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e ordina la restituzione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960. GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze