Sez. 3, Sentenza n. 369 del 17/01/1987 (Rv. 450120 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 SULL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ DELLE LEGGI PRECEDENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 82 DI DETTA LEGGE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 SULL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ DELLE LEGGI PRECEDENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 82 DI DETTA LEGGE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sull'equo canone, secondo cui ai giudizi in corso al momento della emanazione della nuova normativa continuano ad applicarsi le norme anteriori, in quanto la discriminazione temporale opera come elemento diversificatore delle singole fattispecie, rendendole obiettivamente diverse a seconda che siano portate all'esame del giudice prima o dopo l'entrata in vigore della legge stessa, sicché resta esclusa ogni violazione dell'art. 3 cost., il quale non impedisce al legislatore di adottare norme diverse per la disciplina di situazioni obiettivamente diverse. (Conf 2040/80, mass n 405684).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)