Sez. L, Sentenza n. 3895 del 10/08/1978 (Rv. 393492 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - TERMINI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 416, COMMA PRIMO COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - TERMINI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 416, COMMA PRIMO COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 416 comma primo cod proc civ (nel testo introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n 533) nella parte in cui prevede il termine di dieci giorni prima dell'udienza per la Costituzione del convenuto in riferimento all'art 24, comma secondo, cost, perche anche nel nuovo rito del lavoro la contumacia del convenuto e la conseguente Costituzione tardiva e perfettamente compatibile con i principi di concentrazione, immediatezza e oralita del dibattimento e perche il convenuto, malgrado le intervenute decadenze, puo sempre costituirsi, accettando il giudizio nello stato in cui si trova, cosi come il convenuto costituitosi ai sensi dell'art 293 cod proc civ, fino allo esaurimento della discussione orale. Nessuna disparita di trattamento esiste, poi, fra convenuto ed attore, in ordine alla Costituzione in giudizio, dal momento che anche per quest'ultimo e prevista, implicitamente, dagli artt 414 n 5 e 420 cod proc civ) la stessa sanzione posta a carico del convenuto. (V 13/77, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)