Sez. L, Sentenza n. 3018 del 06/02/2009 (Rv. 607565 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Potere dell'attore di fornire prova contraria alle circostanze dedotte dal resistente nella memoria di costituzione - Richiesta di prova di circostanze verificatesi successivamente alla scadenza del termine concesso per il deposito di memorie integrative - Possibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale delle norme del processo del lavoro - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416 e 421 cod. proc. civ., nella parte in cui, non consentendo all'attore di dedurre la prova contraria sulle circostanze esposte dal convenuto nella memoria di costituzione e su quelle verificatesi successivamente alla scadenza del termine concesso per il deposito della memoria integrativa, dettano per il rito del lavoro una disciplina più restrittiva di quella prevista per il rito ordinario dall'art. 183, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., tutelando il lavoratore meno del semplice cittadino: tali disposizioni, volte a favorire una rapida definizione del giudizio a vantaggio del lavoratore, non violano il principio di parità delle parti nel processo ed il diritto di difesa, e comunque non si risolvono in una limitazione dei poteri e delle facoltà delle parti, tenuto conto che l'art. 421 attribuisce al giudice del lavoro rilevanti poteri istruttori esercitabili d'ufficio pur in presenza di decadenze o preclusioni già verificatesi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)