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Sez. U, Sentenza n. 6781 del 15/11/1983 (Rv. 431480 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO IN SEDE DI RINVIO DOPO PRONUNCIA RESA DALLE S.U. DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PER INIZIATIVA DEL MEDESIMO CONSIGLIO - ATTO RIASSUNTIVO DI PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431480-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO IN SEDE DI RINVIO DOPO PRONUNCIA RESA DALLE S.U. DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PER INIZIATIVA DEL MEDESIMO CONSIGLIO - ATTO RIASSUNTIVO DI PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nei procedimenti dinanzi al consiglio nazionale forense, regolati dalle Disposizioni del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in Sede di rinvio, dopo pronuncia di Cassazione resa dalle Sezioni Unite della suprema Corte, è affidata all'iniziativa del medesimo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte. (V 2953/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 57 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)