diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 17938 del 01/07/2008 (Rv. 603898 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI | Pronuncia del Consiglio nazionale forense - Cassazione con rinvio - Riassunzione del giudizio - Potere d'ufficio del Consiglio - Esclusione - Atto d'impulso - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603898-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI

La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell'art. 392 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)