Sez. 3 - , Ordinanza n. 8496 del 06/05/2020 (Rv. 657807 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE | Perito di stima nominato dal giudice delegato fallimentare - Responsabilità aquiliana - Condizioni e limiti - Diligenza dello specialista ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - Sussistenza - Prova della particolarità difficoltà della prestazione - Ripartizione del relativo onere.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE
Il perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito risponde, a titolo di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario per il danno da questi patito in conseguenza dell'erronea valutazione del bene qualora, nell'esecuzione della prestazione, non osservi la diligenza professionale qualificata richiesta - ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - allo specialista in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle circostanze concrete del caso, incombendo, comunque, sul medesimo professionista di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)