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Sez. 3 - , Sentenza n. 15732 del 15/06/2018 (Rv. 649409 - 03)

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - AMPLIAMENTO DI FABBRICATI | Prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - Rilevanza ai fini della ripartizione dell’onere della prova - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649409-03

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - AMPLIAMENTO DI FABBRICATI

La distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., operante anche in materia di responsabilità dell'appaltatore, non rileva quale criterio di ripartizione dell'onere della prova, ma soltanto ai fini della valutazione del grado della diligenza e del corrispondente grado della colpa del professionista. Ne consegue che, in caso di inesatta realizzazione dell'opera commissionata, grava sull'appaltatore sia l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione, sia l'onere di provare che il risultato della stessa, non rispondente a quello convenuto, è dipeso da fatto a sé non imputabile in quanto non ascrivibile alla propria condotta conforme alla diligenza qualificata, dovuta in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)