Sez. 3, Sentenza n. 3770 del 10/04/1991 (Rv. 471612 - 01)
Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - Certificato di assicurazione. | Rilascio ex art. 7 legge n. 990 del 1969 - Sinistro avvenuto nel termine di giorni quindici dalla scadenza dei premi successivi al primo - Obbligo di indennizzo dell'assicuratore nei confronti del danneggiato - Sussistenza - Mancato pagamento del nuovo premio - Irrilevanza - Sospensione dell'assicurazione ex art. 1901 cod. civ. - Sinistro verificatosi nel periodo di sospensione - Obbligo di indennizzo dell'assicuratore - Esclusione - Limiti.
Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - Certificato di assicurazione.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, dal combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 990 del 1969, e dell'art. 1901 cod. civ., si evince che ove sia stato rilasciato il certificato assicurativo, ed il relativo contrassegno, l'assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il termine di quindici giorni dalla scadenza dei premi successivi al primo stabilito nel contratto, anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che nei detti quindici giorni di tolleranza il contratto assicurativo seguita a spiegare i suoi effetti in dipendenza del premio pagato nell'anno decorso. Per converso, la sospensione dell'assicurazione come effetto giuridico previsto dall'art. 1901 cit., a decorrere dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dalla scadenza dei premi successivi al primo, comporta ex art. 7 legge n. 990 cit., il venir meno dell'obbligo dell'assicuratore di risarcire i danni al terzo danneggiato per i sinistri verificatisi nel detto periodo di sospensione, se i relativi premi non risultino in precedenza pagati; e ciò in virtù del principio secondo cui non vi è copertura del rischio senza un precedente pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)