Sez. 3, Sentenza n. 9572 del 01/10/1997 (Rv. 508414 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE | Sinistro avvenuto nel termine di quindici giorni dalla scadenza dei premi successivi al primo - Obbligo di risarcimento dell'assicuratore nei confronti del danneggiato - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, dal combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 990 del 1069 e dell'art. 1901 cod. civ. si evince che ove siano stati rilasciati il certificato assicurativo ed il relativo contrassegno, l'assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il termine di quindici giorni dalla scadenza dei premi successivi al primo stabilito nel contratto, anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che nei detti quindici giorni di tolleranza il contratto assicurativo seguita a spiegare i suoi effetti in dipendenza del premio pagato nell'anno decorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)