Sez. 5, Sentenza n. 21959 del 25/09/2013 (Rv. 628608 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Mutualità - Conformità degli statuti ai principi legislativi - Necessità - Valore - Presunzione relativa - Superamento - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni o esenzioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di spettanza dei benefici, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in relazione all'art. 26 del d.l.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, la cui natura, peraltro, è relativa e non impedisce all'Amministrazione finanziaria di disconoscere, per ogni singolo periodo di imposta, la spettanza delle suddette agevolazioni ove dimostri, con accertamento basato su dati concreti nel cui ambito assume particolare rilievo l'osservanza della disciplina in tema di devoluzione di utili, che la veste "mutualistica" funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)