Sez. 5, Sentenza n. 10596 del 19/07/2002 (Rv. 556005 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Requisiti mutualistici ex art. 14 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ricorrenza in concreto - Potere di disconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria in relazione al singolo periodo d'imposta - Configurabilità - Decadenza definitiva dalle agevolazioni - Competenza del Ministero del lavoro ex art. 11 del D.Lgs. C.p.S. n. 1577 del 1947.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo alle agevolazioni previste in favore delle società cooperative, l'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, consente all'amministrazione finanziaria, con riferimento al singolo periodo d'imposta, di disconoscere i benefici (previo parere, obbligatorio ma non vincolante, del Ministero del lavoro) allorquando accerti, in relazione all'attività in concreto svolta, la mancata osservanza dei principi della mutualità previsti dall'art. 26 del D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. Ne consegue che, ai fini anzidetti, non occorre la cancellazione della società dal registro prefettizio e dallo schedario generale, la quale, ai sensi dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 1577 del 1947, è disposta con decreto del Ministero del lavoro in caso di gravi irregolarità (non necessariamente consistenti nell'inosservanza dei requisiti di mutualità) e determina la decadenza definitiva dalle agevolazioni fiscali, non limitata al singolo periodo d'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)