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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 357 del 1983

Decisione
decisa il 1983-12-19, depositata il 1983-12-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:357
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15773

  • Edilizia ed urbanistica
  • Attività di cava condizionata alla concessione di licenza edilizia
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione analoga ad altra (riferita alla l. della reg. Veneto 17 aprile 1975, n. 36) già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 7/1982 e O. nn. 250/1982 e 92/1983.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme L e 17, per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1981 dal Pretore di Alatri, nel procedimento penale a carico di Minotti Gaudioso ed altri, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 26 maggio 1982. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Alatri con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui condizionano alla concessione di licenza edilizia l'attività di cava, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
punto 2
Considerato che analoga questione, relativa alla previsione - come presupposto generale per la coltivazione delle cave - del rilascio di un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano comunale o regionale delle attività estrattive, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 7/1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 250/1982 e 92/1983; che l'ordinanza del Pretore di Alatri non adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati dalla Corte.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze