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Sez. U, Sentenza n. 332 del 12/06/1999 (Rv. 527346 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Controversie concernenti l'aggiudicazione degli appalti pubblici c.d. di soprassoglia comunitaria - Indetti da enti pubblici economici o costituiti in società per azioni o in aziende speciali - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527346-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

Le controversie relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria (c.d. appalti di soprassoglia comunitaria) appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se gli enti che indicono le relative gare d'appalto hanno natura di ente pubblico economico o sono costituiti in società per azioni od in aziende speciali, desumendosi la sussistenza di quella giurisdizione dall'art. 13 della legge n. 142 del 1992 (la quale, dando esecuzione alle direttive comunitarie in materia processuale sugli appalti, nel prevedere la proponibilità della domanda risarcitoria da parte di chi abbia ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo da parte del giudice amministrativo, ha implicitamente affermato che la giurisdizione su detto annullamento compete al giudice amministrativo), nonché dall'art. 11 della legge n. 489 del 1992, che ha esteso l'applicazione del suddetto art. 13 della legge n. 142 del 1992 alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni (di cui alla direttiva CEE del 17 novembre 1990).

Riferimenti normativi: Legge 19/02/1992 num. 142 art. 13, Legge 19/12/1992 num. 489 art. 11, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1989 num. 665, Direttive del Consiglio CEE 18/06/1992 num. 50 art. 41, Direttive del Consiglio CEE 25/02/1992 num. 13, Direttive del Consiglio CEE 17/11/1990 num. 531

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)