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Sez. U - , Ordinanza n. 2581 del 02/02/2018 (Rv. 647039 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Beni demaniali - Controversia tra concessionario e terzo - Criteri di riparto della giurisdizione - Estraneità della P.A. concedente - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647039-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario ed il terzo, sempre che la P.A. concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l'atto autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto. Al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all'atto di concessione e l'Amministrazione concedente abbia espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria con riferimento a una controversia insorta tra l’ente territoriale concessionario di una struttura ricettiva demaniale e due soggetti privati, in relazione alla validità di altrettanti rapporti contrattuali di affitto e subaffitto d’azienda, derivati dalla concessione, ma ai quali l’ente pubblico concedente era rimasto del tutto estraneo)

Riferimenti normativi: Legge 06/02/1971 num. 1034 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)