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Sez. U, Sentenza n. 2062 del 28/01/2011 (Rv. 616160 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Beni demaniali - Controversia tra concessionario e terzo - Criteri di riparto della giurisdizione - Estraneità dell'Amministrazione concedente - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616160-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario (nella specie una società privata subentrata ad altra società nella titolarità della concessione demaniale per la gestione di un porto turistico) ed il terzo, sempre che l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l'atto autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto. Al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all'atto di concessione e l'Amministrazione concedente abbia espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. (In applicazione del principio, la SC ha ritenuto spettasse all'AGO la controversia intercorsa tra la società titolare della concessione demaniale ed alcuni privati che assumevano di avere stipulato con un precedente gestore contratti di assegnazione di posti di ormeggio, dei quali la società subentrante non aveva conoscenza).

Riferimenti normativi: Legge 06/02/1971 num. 1034 CORTE COST., Legge 06/02/1971 num. 1034 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)