diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 478 del 20/01/1987 (Rv. 450209 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA TRANSITORIA PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE METALMECCANICHE PRIVATE IN TEMA DI CONSERVAZIONE DEL PIÙ FAVOREVOLE REGIME DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450209-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA TRANSITORIA PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE METALMECCANICHE PRIVATE IN TEMA DI CONSERVAZIONE DEL PIÙ FAVOREVOLE REGIME DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - chiamato ad interpretare gli artt. 9 e 36 CCNL 16 luglio 1979 per i dipendenti delle imprese metalmeccaniche private - aveva ritenuto che la disposizione transitoria che conservava agli impiegati già in servizio il più favorevole regime degli scatti di anzianità, previsti in numero di dodici contro i cinque scatti contemplati dalla nuova disciplina di regime, rimanesse in vigore anche dopo la scadenza del contratto suddetto fino alla stipulazione di uno nuovo che diversamente disponesse). (V 1921/86, mass n 445185).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 9, Contr. Coll. 16/07/1979 num. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)