Sez. L, Sentenza n. 1921 del 19/03/1986 (Rv. 445185 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 128 DEL CCNL 21 NOVEMBRE 1973 E DI UNA LETTERA CIRCOLARE DELLA SINGER AVENTE CONTENUTO NEGOZIALE IN MATERIA DI SCATTI DI ANZIANITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 128 DEL CCNL 21 NOVEMBRE 1973 E DI UNA LETTERA CIRCOLARE DELLA SINGER AVENTE CONTENUTO NEGOZIALE IN MATERIA DI SCATTI DI ANZIANITÀ.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni negoziali e della contrattazione collettiva è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata aveva interpretato l'art. 128 del C.C.n.L. 21 novembre 1973 nel senso che esso facesse salve solo le norme dei contratti ed accordi provinciali regolanti punti non disciplinati dal contratto nazionale, privando di efficacia anche le Disposizioni, come quelle in tema di aumenti periodici di anzianità, più favorevoli ai lavoratori, ed aveva inoltre interpretato la lettera circolare della singer in data 29 aprile 1974 n. 886 nel senso che essa conteneva una esplicita manifestazione di volontà del dichiarante di assicurare al personale delle province di Milano e Bergamo il trattamento in materia di scatti di anzianità previsto dal contratto integrativo provinciale. La S.C. ha ritenuto corretta l'interpretazione del detto art. 128 ed ha censurato, invece, l'interpretazione della lettera suddetta). (V 2609/82, mass n 420461; (V 1516/81, mass n 412174; (V 3283/73, mass n 367142).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)