Sez. 3, Sentenza n. 8722 del 02/09/1998 (Rv. 518570 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Contratto stipulato con il privato - Mancanza della forma scritta - Nullità ex art. 2035 cod. civ. - Esclusione - Azione di indebito arricchimento nei confronti della P. A. - Esperibilità da parte del privato adempiente.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
Il contratto stipulato dal privato con la P.A., ma nullo per difetto di forma scritta, non può essere considerato contrario al buon costume ai sensi dell'art. 2035 codice civile. Ne consegue che il privato, il quale abbia effettivamente eseguito la propria prestazione, può utilmente agire nei confronti della P.A. con l'azione di indebito arricchimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2035
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)