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Sez. 3, Sentenza n. 9441 del 21/04/2010 (Rv. 612552 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - CONTRARIETÀ AL BUON COSTUME | Art. 2035 cod. civ. - "Soluti retentio" - Nozione di buon costume - Contenuto - Pagamento di somma di denaro per finalità truffaldine o corruttive - Contrarietà a norme imperative ma anche al buon costume - Sussistenza - Ripetibilità della prestazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612552-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - CONTRARIETÀ AL BUON COSTUME

Ai fini dell'applicabilità della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 cod. civ., la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2035

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)