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Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. (dep. 21/02/1997) Rv. 206936 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Valutazione di ogni altra circostanza - Valutazione di tutti i criteri ex art. 133 cod. pen. - Necessità - Esclusione - Discrezionalità motivata - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206936-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

In materia di circostanze attenuanti, l'art. 62 bis cod. pen. prevede il potere discrezionale del giudice di prendere in considerazione altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, e neppure è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.; ma è sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62 bis cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)