Sez. 1, Sentenza n. 866 del 20/10/1994 Ud. (dep. 26/01/1995) Rv. 200204 - 01
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche | Diniego - Motivazione - Requisiti - Indicazione.
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche
L'art. 62 bis cod. pen., che prevede le attenuanti generiche, attribuisce al giudice il potere di prendere in considerazione altre circostanze diverse da quelle indicate nell'art. 62 dello stesso codice, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, ma è sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62 bis cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)