Sez. 2, Sentenza n. 3649 del 20/10/1976 (Rv. 382377 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - DECISIONE DI UN'ECCEZIONE RICONVENZIONALE - NATURA DI ORDINANZA - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE EX ART 111 COST.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - DECISIONE DI UN'ECCEZIONE RICONVENZIONALE - NATURA DI ORDINANZA - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE EX ART 111 COST.*
Ha natura di ordinanza, ricorribile immediatamente per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione, il provvedimento col quale il giudice, adito con la domanda di liquidazione di prestazioni professionali di avvocato o di procuratore, conosce con il rito speciale di cui agli articoli 29 e 39 della legge n 794 del 1942 anche di un'eccezione riconvenzionale sollevata dal cliente avverso la domanda del professionista. (V 3281/72, mass n 361104).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)