Sez. 2, Sentenza n. 3281 del 26/10/1972 (Rv. 361104 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - DECISIONE ANCHE DI ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE O RICONVENZIONALE DEL CLIENTE - FORMA DI ORDINANZA - NATURA DI SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - PRECLUSIONE - APPELLABILITA - DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITA DELLA PRETESA DEL CLIENTE - PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE DELLE CAUSE - LEGITTIMITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - DECISIONE ANCHE DI ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE O RICONVENZIONALE DEL CLIENTE - FORMA DI ORDINANZA - NATURA DI SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - PRECLUSIONE - APPELLABILITA - DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITA DELLA PRETESA DEL CLIENTE - PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE DELLE CAUSE - LEGITTIMITA.*
Nel procedimento di liquidazione dei compensi per prestazioni professionali di avvocato e di procuratore, disciplinato dagli articoli 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, qualora il giudice adito per la liquidazione conosca con il rito speciale anche di una diversa pretesa facente capo non piu al legale, ma al suo cliente (com'e per l'eccezione di compensazione di credito non liquido ne esigibile e per la domanda riconvenzionale fondata su un titolo diverso da quello gia appartenente alla causa), la decisione, pur se emessa in Forma di ordinanza, assume valore di sentenza ed e quindi impugnabile con l'appello e non col ricorso per Cassazione ex art 111 della Costituzione. Diverso e il caso in cui il giudice, lungi dal prendere cognizione dell'eccezione o della domanda riconvenzionale, si limiti a dichiararne la inammissibilita (nella specie: sul rilievo che il credito opposto in compensazione era controverso nell'an ed incerto ed imprecisato nel quantum), e a riservarne espressamente alla parte la esperibilita nella competente Sede: in tale ipotesi, invero, deve ravvisarsi una mera separazione delle cause, correttamente disposta in quanto ordinata al fine di riservare a ciascuna di esse il rito suo proprio. (V 1636'71, mass n 352063; 2957'69, mass n 342827; (V 3157'68, mass n 336067).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)