Sez. L, Sentenza n. 1418 del 27/02/1984 (Rv. 433514 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - INGERENZA DEL DATORE DI LAVORO NELLO AVVIAMENTO AL LAVORO DEL PERSONALE PROTETTO - INAMMISSIBILITÀ - OBBLIGHI DELLO STESSO DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - INGERENZA DEL DATORE DI LAVORO NELLO AVVIAMENTO AL LAVORO DEL PERSONALE PROTETTO - INAMMISSIBILITÀ - OBBLIGHI DELLO STESSO DATORE DI LAVORO.*
Il datore di lavoro non ha alcuna possibilità d'ingerenza nello avviamento al lavoro del personale protetto e, in particolare, nella Determinazione delle categorie di riservatari indicati dallo art. 9 della legge 2 aprile 1968 n. 482 ma è tenuto solo ad assumere, fino alla percentuale massima stabilita dalla legge (art. 11), il personale avviato dal competente ufficio, con la conseguenza che, completata la detta aliquota, egli non è obbligato ad assumere personale in soprannumero, al fine di rispettare la percentuale di distribuzione fra le varie categorie, la cui possibilità di cosiddetto "scorrimento", cioè di copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti ad altre categorie (art. 17), è demandato in via esclusiva alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. (V 1811/80, mass n 405413).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 9 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)