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Sez. L, Sentenza n. 1811 del 19/03/1980 (Rv. 405413 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - OBBLIGO DI ASSUNZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405413-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - OBBLIGO DI ASSUNZIONE - LIMITI.*

Ai sensi dell'art 11 della legge 2 aprile 1968 n 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, il datore di lavoro non ha l'Obbligo di assumere l'invalido, qualora, al momento dell'avviamento al lavoro di quest'ultimo, ha gia occupato presso di se un numero di appartenenti a categorie protette superiore alla aliquota massima consentita del quindici per cento, tenuto conto, nel calcolo, anche degli appartenenti a tali categorie assunti in base a richiesta nominativa.*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)