Sez. L, Sentenza n. 724 del 14/03/1974 (Rv. 368573 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - (PROCEDIMENTO) DI CASSAZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO - TERMINE - SCADENZA NEL PERIODO D'INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA - PROROGA AL 17 SETTEMBRE 1970.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - (PROCEDIMENTO) DI CASSAZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO - TERMINE - SCADENZA NEL PERIODO D'INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA - PROROGA AL 17 SETTEMBRE 1970.*
La sospensione dei termini processuali in periodo feriale non si applica alle controversie individuali di lavoro. Pertanto, quando i venti giorni per il deposito del ricorso siano scaduti durante il periodo di inagibilita della Sede della Corte di Cassazione in Roma, il termine per effettuare il deposito del ricorso, prorogato per effetto del DL 9 aprile 1948, n 437 e del DM 1 settembre 1970, scade inderogabilmente il 17 settembre 1970. (Conf 2846'71, mass n 354061).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 09/04/1948 num. 437 art. 1 CORTE COST., Legge 09/04/1948 num. 437 art. 2 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., DM 23/04/1970, DM 01/09/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)