Sez. 1, Sentenza n. 2846 del 11/10/1971 (Rv. 354061 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - SCADENZA NEL PERIODO DI INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA - PRIMA DEL PERIODO FERIALE - DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - INSUSSISTENZA - SCADENZA DEL TERMINE PROROGATO - 17 SETTEMBRE 1970.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - SCADENZA NEL PERIODO DI INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA - PRIMA DEL PERIODO FERIALE - DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - INSUSSISTENZA - SCADENZA DEL TERMINE PROROGATO - 17 SETTEMBRE 1970.*
Allorquando i venti giorni previsti dall'art 369 cod proc civ per il deposito del ricorso per Cassazione siano scaduti durante il periodo d'inagibilita della Sede della Corte di Cassazione in Roma ma prima dell'inizio del periodo feriale, il ricorrente non puo beneficiare della sospensione dei termini, stabilita dalla legge 7 ottobre 1969 n 742, ed il termine per effettuare il deposito del ricorso, prorogato per effetto del DL 9 aprile 1948 n 437 del DM primo settembre 1970, scade inderogabilmente il 17 settembre 1970.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 01/09/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)