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Sez. 1 - , Sentenza n. 6563 del 14/03/2017 (Rv. 644753 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Inammissibilità del controricorso tardivo - Effetti - Partecipazione del difensore alla discussione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644753-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità del controricorso tardivo, se preclude l'esame di esso e di eventuali memorie ex art. 378 c.p.c., non toglie valore alla procura ritualmente conferita dalla parte al proprio difensore, né impedisce la partecipazione di quest'ultimo alla discussione orale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)