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Sez. 3, Sentenza n. 9023 del 30/04/2005 (Rv. 581446 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Inammissibilità del controricorso tardivo - Effetti - Partecipazione del difensore alla discussione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581446-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità del controricorso tardivo preclude l'esame di esso e di eventuali memorie ex art. 378 cod. proc. civ., ma non impedisce la partecipazione del difensore della parte alla discussione orale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)