Sez. 1, Sentenza n. 13002 del 04/03/2009 Ud. (dep. 25/03/2009) Rv. 243139 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Comunicazione dell'avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
L'obbligo di comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento del questore di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non sussiste qualora, per esigenze di sicurezza e d'ordine pubblico, ricorra la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso, coincidendo in tal caso l'avvio del procedimento amministrativo con l'emanazione del provvedimento di rimpatrio.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)