Sez. 1, Sentenza n. 21916 del 01/06/2006 Ud. (dep. 22/06/2006) Rv. 234621 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Comunicazione dell'avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
L'obbligo di comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento del questore di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non sussiste qualora, per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, ricorra la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)