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Sez. 1, Sentenza n. 21916 del 01/06/2006 Ud. (dep. 22/06/2006) Rv. 234621 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Comunicazione dell'avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234621-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

L'obbligo di comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento del questore di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non sussiste qualora, per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, ricorra la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)