Sez. 3, Sentenza n. 50 del 07/01/2004 (Rv. 569247 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurazione della responsabilità civile - Comunicazione dell'assicurato della richiesta o dell'azione del terzo danneggiato - Conseguenze - Sospensione della prescrizione - Operatività anche nel caso di azione diretta a far valere la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore per "mala gestio" - Momento finale della sospensione - Liquidità o prescrizione del credito.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
Nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall'art. 2952 cod. civ., anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell'assicuratore integrante la c.d. "mala gestio" e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)