diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4156 del 26/04/1999 (Rv. 525762 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Comunicazione dell'assicurato della richiesta o dell'azione del terzo - Conseguente sospensione della prescrizione - Momento finale - Liquidità o prescrizione del credito - Rilevanza - Fattispecie relativa a responsabilità ultramassimale per "mala gestio" e all'esclusione della rilevanza di comunicazione dell'assicuratore circa l'esaurimento del massimale.
Stato
decisa il 1999-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525762-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

A norma dell'art. 2952 cod. civ., nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione è sospeso fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto. (Nella specie, in relazione ad azione dell'assicurato diretta a far valere la responsabilità cosiddetta ultramassimale per "mala gestio" dell'assicuratore, la S.C. - correggendo la motivazione della sentenza impugnata - ha escluso la fondatezza della tesi della società assicuratrice, che intendeva computare la prescrizione annuale con decorrenza dalla data della lettera con cui essa - durante la sospensione della prescrizione a norma del riportato principio - aveva comunicato all'assicurato di avere erogato agli aventi diritto l'intero massimale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)