Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 16 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14596
- Sicurezza pubblica
- Collette o sottoscrizioni
- Condizioni per promuoverle
- Esclusione della possibilità di promozione in favore di culti diversi da quello cattolico
- Asserito contrasto con i principi di uguaglianza, tutela dei diritti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e della libertà di ciascuno di professare la propria fede religiosa
- Ius superveniens: abrogazione della disposizione impugnata
- Necessità di nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost. - dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui esclude la possibilità di promuovere collette o sottoscrizioni, con o senza licenza del questore, in favore di culti diversi da quello cattolico, essendo entrata in vigore nelle more del giudizio la legge 18 novembre 1981, n. 659, il cui art. 3, settimo comma, ha abrogato, tra le altre, la disposizione impugnata, per cui si rende necessario un nuovo esame della rilevanza alla luce della sopravvenuta norma testè indicata. - O. n. 13/82, in ordine ad identiche questioni di legittimità costituzionale.
Norme impugnate
- art. 156 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1981 dal Pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Tosi Micaela ed altra, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 14 ottobre 1981.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari:
punto 1
ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nella parte in cui esclude la possibilità di promuovere collette o sottoscrizioni, con o senza licenza del questore, in favore di culti diversi da quello cattolico;
punto 2
considerato che nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge 18 novembre 1981, n. 659, il cui art. 3, settimo comma, ha abrogato, tra le altre, la disposizione impugnata;
che, pertanto, secondo quanto già deciso da questa Corte con ordinanza n. 13 del 1982 in ordine ad identiche questioni di legittimità costituzionale, occorre restituire gli atti al giudice a quo perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza alla luce della sopravvenuta norma sopra indicata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), tenendo conto della norma sopravvenuta di cui all'art. 3, settimo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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