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Sez. 1, Sentenza n. 1020 del 10/04/1973 (Rv. 363439 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURE SULLA MOTIVAZIONE AD OPERA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363439-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURE SULLA MOTIVAZIONE AD OPERA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il ricorso proposto dalla parte vittoriosa al solo scopo di ottenere la modifica della motivazione della sentenza di merito e inammissibile, salvo che le enunciazioni contenute nella parte motiva costituiscano il presupposto logico necessario delle statuizioni contenute nel dispositivo, si che anche in ordine ad esse possa formarsi il giudicato. (V 2439/71, mass n 353417; 2293/69, mass n 341688; (V 1380/69, mass n 340114).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)