Sez. 1, Sentenza n. 1039 del 13/02/1980 (Rv. 404501 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - DECISIONI RELATIVE - IMPUGNABILITA DINANZI AL TRIBUNALE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - DECISIONI RELATIVE - IMPUGNABILITA DINANZI AL TRIBUNALE - CONDIZIONI.*
Sotto il vigore della precedente disciplina tributaria le decisioni delle commissioni provinciali delle imposte, Sezione valutazione, erano impugnabili con ricorso dinanzi al tribunale ordinario, ai sensi dell'art 29, terzo comma, del RDL 7 agosto 1936 n 1639, soltanto per grave ed evidente errore di valutazione o per Mancanza di calcolo e non anche, pertanto, per vizi diversi da quelli espressamente indicati, con riguardo ai quali la mancata proposizione del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione rendeva definitive le decisioni medesime. (Conf 900/77, mass n 308504; (Conf 621/76, mass n 379271; (Conf 687/74, mass n 368512).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)