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Sez. U, Sentenza n. 621 del 26/02/1976 (Rv. 379271 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - TERRENI AGRICOLI - ERRATA VALUTAZIONE COME FABBRICABILE - DEDUCIBILITA DAVANTI ALL'AGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379271-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - TERRENI AGRICOLI - ERRATA VALUTAZIONE COME FABBRICABILE - DEDUCIBILITA DAVANTI ALL'AGO - ESCLUSIONE.*

Non puo essere dedotta dinanzi al giudice ordinario la censura con la quale il contribuente si duole che la commissione provinciale delle imposte abbia erroneamente valutato come area fabbricabile un terreno che, invece, doveva considerarsi agricolo ed essere, quindi, valutato con il sistema tabellare, poiche in tal caso la denuncia di illegittimita riguarda unicamente il giudizio conclusivo espresso dalla commissione provinciale sulla natura del bene oggetto di valutazione e non gia i presupposti oggettivi e il procedimento logico-giuridico della pronuncia. Il ricorso al giudice ordinario - previsto dal terzo comma dell'art 29 RD 7 agosto 1936, n 1639, per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore del bene oggetto dell'imposizione - costituisce infatti una impugnazione di mera legittimita, il cui ambito e limitato all'accertamento dei vizi suddetti e non puo estendersi fino al Sindacato della valutazione, risolvendosi in un controllo che investe non la valutazione in se, ma il procedimento logico-giuridico seguito in tale operazione. (V 290/72, mass n 356137).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)