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Sez. 1, Ordinanza n. 2538 del 06/05/1998 Cc. (dep. 13/06/1998) Rv. 210785 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE | Effetto non sospensivo previsto dall'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen. - Ha carattere eccezionale - Principio generale - È quello del generale effetto sospensivo dell'impugnazione - Applicazione in tema di decreto di inammissibilità "ex" art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210785-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE

La disposizione dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., circoscritta alle ordinanze pronunciate nel procedimento di esecuzione si pone come norma eccezionale, e pertanto non è estensibile per analogia, rispetto al principio generale fissato dall'art. 588, comma primo, stesso codice, per il quale la proposizione di impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salva diversa disposizione di legge. Ne consegue che l'eccezionale deroga prevista dal citato art. 666, comma settimo, non si applica ai decreti di inammissibilità pronunciati a norma del precedente secondo comma. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso decreto di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in pendenza della quale il P.M. aveva disposto la sospensione dell'ordine di carcerazione, poi confermata dal giudice dell'esecuzione. Nell'enunciare il principio sopra trascritto, la S.C. ha escluso che la disposizione dell'art. 588, comma primo, cod. proc. pen. riguardi solo il processo di cognizione, essendo essa ricompresa tra le disposizioni generali sulle impugnazioni, delle quali alcune soltanto chiaramente limitate al giudizio di cognizione e altre di portata generale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 7 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)