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Sez. 1, Sentenza n. 5854 del 20/10/1997 Cc. (dep. 07/11/1997) Rv. 208722 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE | Non incidenza sull'eseguibilità dell'ordinanza impugnata - Applicazione del principio in caso di ricorso avverso decreto di inammissibilità pronunciato dal presidente del collegio -Esclusione - "Ratio" - Fattispecie in materia di affidamento in prova al servizio sociale.
Stato
decisa il 1997-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208722-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE

Attesa la presenza, nel sistema processuale penale, del principio di carattere generale fissato dall'art.588, comma 1, c.p.p., secondo cui, salva diversa disposizione di legge, la proposizione di impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, e dovendosi pertanto ritenere norma eccezionale, di stretta interpretazione, quella dettata dall'art.666, comma 7, c.p.p., secondo cui la proposizione di ricorso avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione non ha effetto sospensivo, è da escludere che detta ultima disposizione possa trovare applicazione (per il richiamo operato dall'art.678, comma 1, c.p.p.), nel caso di ricorso per cassazione avverso decreto di inammissibilità della richiesta di affidamento in prova pronunciato dal presidente del tribunale di sorveglianza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in presenza di ricorso dell'interessato avverso il suddetto decreto di inammissibilità, aveva disposto la sospensione dell'ordine di carcerazione e la liberazione del condannato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)