Sez. 2, Sentenza n. 44667 del 08/07/2013 Ud. (dep. 06/11/2013) Rv. 257611 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata al traffico - Aggravante dell'essere l'associazione armata - Applicabilità ai singoli partecipi - Condizione - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che aveva applicato l'aggravante in parola nei confronti di un partecipe sulla scorta di un'attività continuativa di spaccio da lui svolta alle dirette dipendenze di un soggetto, con lui imparentato, che conservava le armi in uso all'organizzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59 com. 2, DPR 10/09/1990 num. 309 art. 74 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)