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Sez. 6, Sentenza n. 36198 del 03/07/2014 Ud. (dep. 27/08/2014) Rv. 260272 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Circostanze aggravanti della disponibilità delle armi di cui all'art. 416 bis, cod. pen. e di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 - Prova - Presunzione derivante dalla disponibilità di armi da parte di un partecipe dell'associazione di tipo mafioso - Applicabilità ai concorrenti esterni ed ai componenti di una parallela associazione dedita al traffico di stupefacenti - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260272-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA

In tema di reati di criminalità organizzata, la prova della disponibilità di armi da parte di un solo appartenente ad un sodalizio mafioso (nella specie, l'organizzazione denominata "Sacra Corona Unita"), che sia anche componente di un'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, è idonea a fornire dimostrazione della simultanea sussistenza delle aggravanti di cui all'art 416 bis, quarto comma, cod. pen., e di cui all'art.74, comma quarto, d.P.R. n. 309 del1990 nei confronti degli altri soggetti che partecipano contestualmente ad entrambe le consorterie, in quanto la dotazione di strumenti di offesa è connaturata al perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso, ed è quindi ragionevole presumere la conoscenza di tale disponibilità anche in capo agli altri associati; tale dato, però, non è sufficiente per ritenere accertata, nei confronti degli altri membri della sola associazione dedita al narcotraffico, l'aggravante prevista dalla legge speciale, atteso che il possesso e l'uso di armi non è caratteristica indefettibile di tale struttura illecita, nè, nei confronti dei concorrenti esterni alla cosca mafiosa, l'aggravante contemplata dal cod. pen., non essendo tali soggetti organici al gruppo delinquenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis com. 4, DPR 10/09/1990 num. 309 art. 74 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)