Sez. 1, Sentenza n. 17272 del 08/03/2001 Cc. (dep. 28/04/2001) Rv. 218822 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Misura disposta dal giudice del luogo di esecuzione del fermo - Mancata dichiarazione di incompetenza - Nuova misura disposta dal giudice competente a conoscere del procedimento - Legittimità - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
Qualora, convalidato il fermo ed emessa ordinanza applicativa di custodia cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari del luogo in cui il fermo è stato eseguito, gli atti pervengano, senza che vi sia stata una formale dichiarazione di incompetenza, al pubblico ministero presso il giudice competente a conoscere del procedimento e lo stesso pubblico ministero chieda ed ottenga dal proprio giudice per le indagini preliminari una nuova ordinanza custodiale, tale provvedimento non può in alcun modo essere ritenuto abnorme, trovando esso, anzi, piena giustificazione nel carattere provvisorio che, ai sensi dell'art.27 c.p.p., dev'essere attribuito alla prima ordinanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)