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Sez. 1, Sentenza n. 15144 del 20/03/2002 Cc. (dep. 22/04/2002) Rv. 221558 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Reato commesso in luogo diverso da quello del fermo o dell'arresto - Misura disposta dal giudice del luogo di esecuzione del fermo o dell'arresto in sede di convalida - Dichiarazione di incompetenza - Necessità - Esclusione - Efficacia interinale della misura - Operatività.
Stato
decisa il 2002-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221558-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE

La disciplina dettata dall'art. 27 cod. proc. pen., per il caso di ordinanze cautelari emesse da giudice incompetente, opera anche nel caso in cui l'ordinanza sia stata emessa all'esito del giudizio di convalida del fermo o dell'arresto, cui abbia fatto seguito la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero che aveva chiesto la convalida e la misura cautelare a quello costituito presso il giudice territorialmente competente, indipendentemente dalla circostanza che l'emissione della suddetta ordinanza sia stata accompagnata o meno da formale declaratoria di incompetenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)