Sez. 3, Sentenza n. 17970 del 14/08/2014 (Rv. 632007 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Giudizio di appello - Acquisizione di prova testimoniale già dedotta in primo grado e ivi ritenuta inammissibile - Violazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis") - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE
Il giudice di appello può procedere all'ammissione di prove testimoniali ritenute inammissibili in primo grado in ragione dei limiti stabiliti dagli artt. 2721 e ss. cod. civ., senza incorrere nel divieto stabilito dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - nella formulazione successiva alla novella recata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, e precedente alla modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, - laddove, investito del riesame sull'ammissibilità del mezzo di prova, rispetto al quale si deduca l'esistenza di una violazione di legge (processuale o sostanziale), lo ritenga, invece, positivamente superato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Civ. art. 2721, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)