Sez. 1, Sentenza n. 1719 del 07/02/2001 (Rv. 543684 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Prova testimoniale dichiarata inammissibile per genericità nel giudizio di primo grado - Deduzione in appello per capitoli articolati dettagliatamente - Ammissibilità a norma dell'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte con legge n. 353 del 1990).
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE
Il requisito della novità a cui è condizionata, a norma dell'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353), l'ammissione dei mezzi di prova in appello, non osta a che la prova testimoniale, dichiarata inammissibile per genericità nel giudizio di primo grado, possa essere riproposta in secondo grado mediante la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, dal momento che il potere conferito al giudice di consentire in primo grado l'integrazione della prova testimoniale dedotta in modo incompleto comporta, "a fortiori", la possibilità per la stessa parte, non incorsa in alcuna decadenza, di farlo spontaneamente in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)